argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Poiché il collocamento in aspettativa del lavoratore comporta soltanto una sospensione delle obbligazioni sinallagmatiche delle parti, obbligazioni che riprendono vigore alla cessazione del periodo di aspettativa, non è configurabile una incompatibilità tra la concessione dell'aspettativa e l'intimazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, poiché può emergere durante il periodo di aspettativa la necessità di eliminare il posto di lavoro che il lavoratore tornerebbe a occupare al suo rientro in azienda.
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Il principio di diritto è convincente: v. Cass. 6 luglio 1998, n. 6563.