argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Sulla Gazzetta ufficiale n. 252 del giorno 21 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto legge n. 146 del 2021, recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, in vigore dal giorno 22 ottobre 2021. Il nuovo decreto legge prevede alcune altre misure emergenziali in materia di lavoro.
» visualizza: il documento (decreto legge n. 146 del 2021)Articoli Correlati: quarantena - sorveglianza attiva - congedi parentali - trattamenti di integrazione salariale
di avv. Valentina Zaccarelli
Il decreto legge n. 146 del 2021 circoscrive il periodo di vigenza della equiparazione a malattia, ai fini del trattamento economico, del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sino al giorno 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza (primo comma dell’art. 8 del decreto legge n. 146 del 2021, che modifica l’art. 26 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020).
Inoltre, è stato previsto un rimborso forfettario una tantum, erogato dall’Inps, in favore dei datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le gestioni dello stesso Istituto (con esclusione dei datori di lavoro domestico) di importo pari a €. 600,00 per ogni lavoratore che, durante l’evento, non abbia potuto svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e senza diritto alla assicurazione economica di malattia presso l’Inps medesimo (primo comma dell’art. 8 del decreto legge n. 146 del 2021, che modifica l’art. 26 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020).
Sino al giorno 31 dicembre 2021 sono previsti ulteriori congedi parentali per la assistenza dei figli in quarantena o la cui attività didattica o educativa in presenza sia stata sospesa.
Nello specifico, il lavoratore dipendente genitore convivente di un minore di anni quattordici può, in alternativa all’altro genitore, astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente (in tutto o in parte) alla durata della sospensione della attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata della infezione da virus c. d. Covid – 19 dello stesso o alla durata della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi del terzo comma dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992 a prescindere dalla età.
Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.
Per i periodi di astensione dal lavoro è riconosciuta, in luogo della retribuzione, una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo l’art. 23 del c. d. testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Altresì, è riconosciuta la contribuzione figurativa.
È possibile convertire nei descritti congedi parentali i congedi fruiti dall’inizio dell’anno scolastico 2021 / 2022 e sino al giorno 22 ottobre 2021ai sensi degli artt. 32 e 33 del citato testo unico.
La possibilità di astensione dal lavoro è riconosciuta anche al lavoratore dipendente genitore di figli di età compresa tra quattordici e sedici anni, ma senza corresponsione di retribuzione, né indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore fruisca del congedo o non svolga alcuna attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può godere del medesimo congedo, fatta salva la ipotesi in cui egli sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano beneficiando di alcuna delle stesse misure.
I genitori lavoratori iscritti, in via esclusiva, alla c. d. Gestione separata dell’Inps e i genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps posso fruire di uno specifico congedo per assistere i figli conviventi minori di anni quattordici, con riconoscimento di una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari, per i primi, al cinquanta per cento di 1 / 365esimo del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione della indennità di maternità; per i secondi, al cinquanta per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita ogni anno dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto (art. 9 del decreto legge n. 146 del 2021).
È previsto uno specifico trattamento di integrazione salariale della durata complessiva di dodici mesi e a favore dei lavoratori dipendenti della Soc. Sai Alitalia e della Soc. Alitalia cityliner in amministrazione straordinaria (art. 10 del decreto legge n. 146 del 2021).
Inoltre, sono state concesse ulteriori tredici settimane di trattamento di integrazione salariale c. d. emergenziale a domanda dei datori di lavoro del secondo comma dell’art. 8 del decreto legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, e del secondo comma dell’art. 50 bis del decreto legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, che sospendano o che riducano la attività lavorativa per eventi riconducibili alla emergenza epidemica per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2022 da fruire nel periodo 1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021, senza versamento del contributo addizionale.
Le ulteriori settimane di trattamenti di integrazione salariale sono riconosciute qualora sia già stato autorizzato e fruito, per intero, il periodo di ventotto settimane del secondo comma dell’art. 8 del decreto legge n. 41 del 2021 e dal secondo comma dell’art. 50 bis del decreto legge n. 73 del 2021.
Le domande di accesso devono essere presentate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione della attività lavorativa ovvero, in fase di prima applicazione, entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge n. 146 del 2021. La presentazione della domanda comporta il divieto di licenziamento c. d. emergenziale per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale (art. 11 del decreto legge n. 146 del 2021).
L’art. 13 del decreto legge n. 146 del 2021 riscrive l’art. 14 del decreto legislativo n. 81 del 2001 in materia di “provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.
Nel dettaglio, fatte salve le attribuzioni degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo n. 758 del 1994, al fine contrastare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché al fine di contrastare il lavoro irregolare, quando riscontra che almeno il dieci per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro previste dall’allegato I, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione in relazione alla parte della attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, in alternativa, della attività lavorativa prestata dai lavoratori “in nero”, potendo anche imporre specifiche misure atte alla cessazione del pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il provvedimento di sospensione non si applica nel caso in cui quello irregolare sia l’unico lavoratore occupato.
Il provvedimento di sospensione della attività è adottato dal personale ispettivo nella immediatezza degli accertamenti o, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
Gli effetti della sospensione possono decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione della attività lavorativa in corso che non possa essere interrotta, fatto salvo il caso in cui sussistano situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Per tutto il periodo di sospensione della attività è vietato contrattare con la pubblica amministrazione.
Il provvedimento di sospensione piò essere revocato in caso di:
È fatta salva la applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
Avverso il provvedimento di sospensione adottato per l'impiego di lavoratori “in nero” è ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine, il ricorso si intende accolto.
Il datore di lavoro non ottemperante al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto sino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con la ammenda di importo compreso tra €. 2.500,00 ed €. 6.400,00 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.