argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di ripescaggio, il datore di lavoro può provare solo fatti indicativi della sua inesistenza ed è significativa la mancata assunzione di un altro dipendente per un lungo lasso di tempo. Il decorso di sette mesi fra il licenziamento e una nuova assunzione (fermo il fatto che questa era correlata anche alle dimissioni di un altro impiegato) induce a ritenere che la nuova assunzione sia stata determinata da esigenze sopravvenute.
» visualizza: il documento (Cass. 18 febbraio 2019, n. 4672)Articoli Correlati: licenziamento per giustificato motivo oggettivo - ripescaggio
La sentenza è molto significativa perché affronta in modo dettagliato un interessante caso di ripescaggio, con precisazioni non usuali. Nello stesso senso, anche con riferimento a un periodo di sei mesi compreso fra il licenziamento e la nuova assunzione, v. Cass. 11 maggio 2018, n. 11413.