argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Poiché la trasmissione di un testo scansionato con messaggio di posta elettronica certificata è equipollente all’invio con plico raccomandato, la richiesta dell’avvio del tentativo facoltativo di conciliazione può essere inoltrata tramite trasmissione della lettera sottoscritta sulla carta, con i conseguenti effetti sul decorso del termine di decadenza dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966.
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Sul punto specifico non risultano precedenti; v. Trib. Monza 8 aprile 2021, ord., per cui “rileva ai fini dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 l’atto di impugnazione del licenziamento inviato per posta elettronica certificata e privo della sottoscrizione digitale o elettronica”. Nello stesso senso, v. Trib. Roma 7 ottobre 2020, ord.. In senso opposto, v. Trib. Palermo 28 ottobre 2020, ord.. Tali pronunce sono pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.