argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di giurisdizione del giudice italiano sulle controversie di dipendenti operanti in Italia e promosse contro gli Stati Uniti di America, ai fini dell'inserimento nella categoria di personale appartenente all'elemento civile, si deve attribuire rilevanza esclusiva all'elemento formale dell'assunzione di soggetto risultante non in possesso della cittadinanza del Paese ospitante e non avente in esso la sua residenza abituale, in quanto la Convenzione di Londra del 1951 esprime l'intento degli Stati ospitati di rinunciare all'immunità solo per il personale assunto a "statuto locale", mentre tale rinuncia non si può estendere al personale assunto, nella ritenuta esistenza dei requisiti previsti dalla stessa Convenzione, come "personale civile accompagnante la forza armata".
» visualizza: il documento (Cass., sez. un., 22 ottobre 2021, n. 29556. )Articoli Correlati: personale - giurisdizione - assunzione
Il principio è noto; v. Cass., sez. un., 18 ottobre 2005, n. 20106.