argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il rifiuto di adempimento della prestazione da parte del lavoratore, si può ritenere conforme a buona fede (in applicazione del principio inademplenti non est adimplendum ai sensi dell’art. 1460, secondo comma, cod. civ.) e trovare giustificazione nella mancata predisposizione di misure idonee a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro, escludendo la legittimità del licenziamento comminato a suo carico.
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Il principio è noto; v. Cass. 7 maggio 2013, n. 10553.