argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il licenziamento illegittimo per carenza di proporzione fra l’illecito e la sanzione è sottoposto al regime sanzionatorio dell’art. 18, quinto comma, St. lav.. Si può applicare l’art. 18, quarto comma, St. lav. solo qualora il comportamento sia contemplato in via diretta dal contratto collettivo con la comminazione di una sanzione disciplinare.
» visualizza: il documento (Cass. 19 ottobre 2021, n. 28911, ord.. )Articoli Correlati: regime sanzionatorio - licenziamento illegittimo - sanzione
Il principio è noto e si sta consolidando; v. Cass. 28 gennaio 2020, n. 1891; Cass. 9 maggio 2019, n. 12365 e Cass. 22 agosto 2019, n. 21628, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.