argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai fini dell’applicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti collettivi, ai sensi dell’art. 4, quarto comma, della legge n. 146 del 1990, non si può configurare un obbligo delle associazioni di impedire scioperi illegittimi, ma solo quello di manifestare aperto e fermo dissenso nei confronti di forme di protesta illegittime.
» visualizza: il documento (Cass. 28 gennaio 2019, n. 2298)Articoli Correlati: sciopero nei servizi pubblici essenziali - sanzioni
La sentenza è molto importante e motivata con grande scrupolo. Non sono mancate indicazioni analoghe nella giurisprudenza di merito, perché, si è detto, “è illegittima la sanzione inflitta ai sensi dell’art. 4 della legge n. 146 del 1990 dalla Commissione di Garanzia all’associazione sindacale che aveva proclamato uno sciopero illegittimo, qualora il comportamento censurato sia ascrivibile a un gruppo di lavoratori che, pure non essendo destinatari della proclamazione, avevano aderito allo sciopero in modo spontaneo” (v. Trib. Milano 6 ottobre 2003, in Giur. it. rep., 2013).