Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

25/10/2021 - Il ritorno temporaneo di un professionista in uno Stato membro.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

L’art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2005 / 36 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013 / 55 / Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso per cui osta a una normativa dello Stato membro ospitante che non consenta a un professionista stabilito in un altro Stato membro di esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la sua professione nel territorio dello Stato membro ospitante; il professionista si era stabilito in precedenza nel territorio di tale Stato, le sue prestazioni hanno un certo carattere ricorrente e si è dotato di un ufficio (principio di diritto ricavato dalla decisione).

» visualizza: il documento (Corte di giustizia 2 settembre 2021, sezione nona, C. – n. 502 del 2020, Sig. TP c. Institut des experts en automobiles. ) scarica file

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Il principio di diritto e, soprattutto, la decisione sono alquanto confusi. Stabilito in uno Stato e, poi, passato in un altro, il professionista espleta prestazioni nel primo avvalendosi di un ufficio. Però, tali prestazioni sono definite nello stesso principio di diritto prima occasionali e, poi, ricorrenti, con una evidente contraddizione, non risolta dalla motivazione.