argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o a evitare comportamenti illeciti. In presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti dopo l’insorgere del sospetto. Se non ricorrono le condizioni, la verifica dell’utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro deve essere condotta alla stregua dell’art. 4 St. lav., in particolare dei suoi commi secondo e terzo (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 22 settembre 2021, n. 25732. )Articoli Correlati: controllo a distanza - controllo difensivo - informazione
Il precedente è di notevole importanza, poiché la questione è molto avvertita dal punto di vista applicativo. Sull’attuale testo dell’art. 4 St. lav., v. Cass. 22 settembre 2021, n. 25731; Cass. 24 febbraio 2020, n. 4871; Trib. Roma 13 giugno 2018, ord.; Trib. Padova 22 gennaio 2018, ord., pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti. Sulla Rivista, nel quarto fascicolo del 2016, il quarto in assoluto, v. Carlo Zoli, Il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori e la nuova struttura dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970, Anna Trojsi, Controllo a distanza (su impianti e strumenti di lavoro) e protezione dei dati del lavoratore, Ester Villa, Accordo sindacale e procedura amministrativa nei controlli a distanza dei lavoratori, e Ilaria Bresciani, Le forme di controllo nello Statuto dei lavoratori: orientamenti giurisprudenziali e questioni di attualità.