argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il rapporto dei medici di medicina generale intercorre solo con le aziende unità sanitarie locali e il termine di prescrizione in tema di diritto al compenso è quinquennale. Non rileva la stipulazione di un accordo integrativo regionale e non è configurabile una responsabilità contrattuale della regione in caso di tardiva stipulazione, così che non può essere invocato un termine di prescrizione decennale.
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Il caso è singolare, ma il principio è di evidente fondatezza.