Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

08/10/2021 - Sempre sulla reperibilità alla stregua dei principi comunitari, ma, questa volta, in modo convincente.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

L’art. 2 della direttiva 2003 / 88 / ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui la pausa concessa a un lavoratore durante il suo orario di lavoro giornaliero, durante la quale, se necessario, deve essere pronto a partire per un intervento entro due minuti, costituisce ‘orario di lavoro’, ai sensi di tale disposizione quando, da una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti, risulti che i vincoli imposti a detto lavoratore durante la pausa sono di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la sua facoltà di gestire in modo libero il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare tale tempo ai suoi interessi (principio di diritto ricavato dalla decisione).

» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione decima, 9 settembre 2021, C. – n. 107 del 2019, Sig. XR c. Dopravni pdnik hl. M. Prahy, akciova spolecnost. ) scarica file

Articoli Correlati: principi comunitari - reperibilità - orario di lavoro

Il principio è convincente, a differenza di quelli adottati in situazioni paragonabili. V. Corte di giustizia, grande sezione, 9 marzo 2021, C. – n. 580 del 2019, Sig. RJ c. Stadt Offenbach am Main; Corte di giustizia, grande sezione, 9 marzo 2021, C. – n. 344 del 2019, Sig. DJ c. Radiotelevizija Slovenija; Corte di giustizia, sezione quinta, 21 febbraio 2018, C. – n. 518 del 2015, Ville de Nivelles c. Sig. Matzak, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti. Sulla Rivista, sul primo fascicolo del 2020, v. Corso, La ‘pronta reperibilità’ tra ‘orario di lavoro’ e ‘periodo di riposo’: una questione che rimane aperta.