argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento Ce n. 883 / 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento Ue n. 465 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, deve essere interpretato nel senso per cui si applica a una situazione in cui, prima di essere in disoccupazione completa, la persona interessata risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e non esercitava in via effettiva una attività subordinata, ma era in congedo per malattia e, a tale titolo, percepiva prestazioni di malattia erogate dallo Stato membro competente, tuttavia a condizione del fatto che, secondo il dritto dello Stato membro competente, il godimento di simili prestazioni sia equiparato a una attività subordinata. L’art. 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento Ce n. 883 / 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento Ue n. 465 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, deve essere interpretato nel senso per cui i motivi, di ordine familiare, per i quali la persona interessata abbia trasferito la sua residenza in uno Stato membro diverso da quello competente non debbano essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione di tale disposizione (principi di diritto ricavati dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione ottava, 30 settembre 2021, C. – n. 285 del 2020, Sig. K. C. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. )Articoli Correlati: diritto europeo - indennità di disoccupazione - precedente malattia
Il principio è di evidente fondatezza; la malattia del lavoratore subordinato e lo spostamento della residenza non possono impedire il percepimento dell’indennità di disoccupazione.