argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di graduatorie per soli titoli del personale scolastico e, in particolare, con riguardo agli atti regolamentari che definiscono le modalità di accesso a tali graduatorie, la giurisdizione è del giudice amministrativo. Invece, qualora si deduca l’illegittimità di un atto di gestione che riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell’interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione, la giurisdizione è del giudice ordinario.
» visualizza: il documento (Cass., sez. un., 16 settembre 2021, n. 25044, ord.. )Articoli Correlati: insegnamento - graduatorie - - riparto di giurisdizione
La decisione è coerente con quella Cass., sez. un., 23 aprile 2020, n. 8098, ord., con quella Cons. Stato, sez. VI, 7 marzo 2016, n. 909, e con quella Trib. Velletri 14 febbraio 2018, sentenze pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.