argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La domanda della lavoratrice dipendente volta al riconoscimento dell'indennità di maternità (riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 2110 cod. civ.) deve essere proposta non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche dell'Inps e ricorre nei loro confronti una ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto l'Inps è l'unico soggetto obbligato a erogare le indennità di malattia e maternità, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all'Istituto, sempre che la prestazione sia dovuta dall'Istituto previdenziale.
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Il principio è noto; v. Cass. 22 gennaio 2015, n. 1172.