argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 24, secondo comma, del decreto legislativo n. 151 del 2001, per stabilire se, a seguito dell’estinzione del precedente rapporto di lavoro, la lavoratrice abbia diritto all’indennità di maternità, si deve considerare se la data presunta del parto (e non quella effettiva) cada nei sessanta giorni successivi all’estinzione stessa del rapporto.
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Il principio è convincente, sulla base dell’interpretazione letterale dell’art. 24, secondo comma, del decreto legislativo n. 151 del 2001.