argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nell’ipotesi di trasferimento di azienda, ai fini dell’operatività degli effetti previsti dall’art. 47, comma quinto, della legge n. 428 del 1990 (esclusione di alcuni lavoratori dal passaggio presso il cessionario), in caso di trasferimento di azienda o di suoi rami il cui cedente sia oggetto di una procedura concorsuale, non occorre il requisito della cessazione dell’attività, da riferire solo alla procedura di amministrazione straordinaria (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 14 settembre 2021, n. 24691. )Articoli Correlati: trasferimento di azienda - procedura concorsuale - cessazione della attività
L’interpretazione è esatta ed è motivata in modo convincente, per il necessario rispetto delle previsioni di diritto europeo, sulla scorta della generale distinzione fra procedure liquidatorie e non liquidatorie. Pertanto, per le procedure diverse dall’amministrazione straordinaria, è irrilevante la continuazione dell’attività.