argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
A prescindere dalla loro sottoposizione all’art. 409, n. 3, cod. proc. civ., i rapporti di lavoro autonomo con professionisti iscritti ad albi o elenchi non comportano l’iscrizione nel libro unico del lavoro, né la trasmissione della comunicazione dell’instaurazione del rapporto, con la conseguente inapplicabilità delle sanzioni amministrative previste per le omissioni.
» visualizza: il documento (Cass. 7 settembre 2021, n. 24082. )Articoli Correlati: sanzioni amministrative - assunzione - professionisti intellettuali
di Prof. Massimo Cundari
La collaborazione prestata da un professionista regolarmente iscritto al proprio ordine (nella specie farmacista), e in possesso di Partita IVA, anche se svolta in modo coordinato e continuativo, non fa scattare gli obblighi di comunicazione tipici del lavoro subordinato e parasubordinato. Illegittima l'ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative emessa dall'ITL.