argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, poiché alla stipulazione del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali, la mancanza o l’illegittimità delle richiamate procedure si traducono in un vizio genetico del contratto, pertanto affetto da nullità. Quindi, in caso di nullità del contratto, non si può discutere della legittimità del licenziamento intimato, non si può vantare alcun affidamento tale da superare la nullità del contratto e non si può chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1338 cod. civ..
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Il principio di diritto conferma quello enunciato dalla pronuncia Cass. 7 maggio 2019, n. 11951, ord., e dalla sentenza Cass. 29 luglio 2019, n. 20415, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.