Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

13/09/2021 - Le disposizioni urgenti per la tutela del lavoro previste dal decreto legge n. 103 del 2021.

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

Nella Gazzetta ufficiale n. 172 del giorno 20 luglio 2021 è stato pubblicato il decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, in vigore dal giorno 21 luglio 2021. Il decreto legge n. 103 del 2021 introduce “misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro” e ciò, con particolare riferimento alla tutela del lavoro, “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni che assicurino la continuità produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale e garantiscano contestualmente la protezione dell’ambiente e della salute e la salvaguardia dei livelli occupazionali mediante la previsione di misure di sostegno al reddito”, nonché “ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a supportare i lavoratori delle grandi imprese in crisi mediante la previsione di misure di sostegno al reddito che, nell’attuale fase di crisi economica, consentano di evitare i licenziamenti e accompagnare i lavoratori verso un riassorbimento occupazionale”.

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di avv. Valentina Zaccarelli

  1. Le “disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”.

 

All’art. 3, il decreto legge n. 103 del 2021 prevede un “trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale”.

In particolare, è prevista la possibilità per le imprese che occupano almeno mille lavoratori dipendenti e che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 del decreto legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012, di presentare domanda di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale degli artt. 19 e 20 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili sino al giorno 31 dicembre 2021. La presentazione della domanda di accesso al citato trattamento di integrazione salariale comporta, “per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il giorno 31 dicembre 2021”, il divieto di avviare le procedure degli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991, il divieto di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, n. 604, nonché la sospensione delle procedure dell’art. 7 della legge n. 604 del 1966 in corso. Sono fatti salvi i casi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva della attività di impresa o dalla cessazione definitiva della attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, della attività medesima; i casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o di attività che possano configurare un trasferimento di azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.; le ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; i casi di licenziamenti intimati in conseguenza di fallimento, qualora non sia previsto l’esercizio provvisorio della impresa o ne sia disposta la cessazione.

 

  1. Considerazioni finali.

 

In ragione del perdurare delle conseguenze della emergenza epidemica, è concesso un ulteriore periodo di accesso alla c. d. cassa integrazione guadagni ordinaria emergenziale ai soli datori di lavoro di imprese di rilevante interesse strategico nazionale.