argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La sostituzione nell’incarico di dirigente medico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti medici e veterinari dell’8 giugno 2000, non comporta svolgimento di mansioni superiori, poiché la prestazione è comunque resa nell’ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria. In caso di mancato rispetto del termine sancito dal quarto comma del citato art. 18, non può essere versato al sostituto l’intero trattamento economico spettante al sostituito.
» visualizza: il documento (Cass. 19 agosto 2021, n. 23156, ord.. )Articoli Correlati: dirigente - Servizio Sanitario Nazionale - sostituzione
Nello stesso senso, v. Cass. 18 ottobre 2019, n. 26618, ord., e Cass. 16 dicembre 2019, n. 33136, ord., pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.