Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

28/08/2021 - L’illegittimità dell’atto di avviamento in sede di collocamento obbligatorio, la cancellazione dalle liste e il risarcimento del danno da perdita di chance.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Il danno derivante dall’illegittimità dell’atto di avviamento al lavoro di un soggetto iscritto alle liste del collocamento obbligatorio e dalla sua conseguente cancellazione è “da perdita di chance”, così che il lavoratore deve dimostrare, anche con il ricorso a presunzioni, la probabilità di ottenere l’assunzione. Il danno è liquidato in via equitativa con la considerazione della probabilità di ottenimento del risultato e delle retribuzioni cui il lavoratore avrebbe potuto aspirare.

» visualizza: il documento (Cass. 16 agosto 2021, n. 22931, ord.. ) scarica file

Articoli Correlati: illeggittimità - collocamento obbligatorio - risarcimento

Il principio è noto. Infatti, si è detto (v. Cass. 19 maggio 2018, n. 13483). “in materia di collocamento obbligatorio, all'illegittima cancellazione dell'invalido dalle liste consegue un danno patrimoniale da perdita di “chance”, perché il comportamento illegittimo della pubblica amministrazione incide sulla possibilità di ottenere un nuovo avviamento al lavoro; il danno in questione, che non coincide con le retribuzioni perse, deve essere commisurato alla probabilità di ottenere il risultato utile sperato, con onere della prova, anche tramite presunzioni, a carico dell'interessato e liquidazione da compiersi in via equitativa” (v. Cass. 29 maggio 2018, n. 13483).