argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Poiché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di fare sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove e autonome posizioni soggettive, di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, lo animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e lo aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. L'esistenza di tali specifici elementi deve essere in concreto verificata dal giudice del merito, con un accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità solamente se è conforme alle disposizioni contenute negli artt. 1230, commi primo e secondo, e 1231 cod. civ..
» visualizza: il documento (Cass. 9 agosto 2021, n. 22525, ord.. )Articoli Correlati: contratto di agenzia - novazione - obbligazioni
Il principio è stato enunciato con riguardo a un contratto di agenzia e il problema è abbastanza frequente. Nello stesso senso, v. Cass. 11 ottobre 2012, n. 17328.