argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di indennità per l’estinzione del rapporto di agenzia, l’art. 1751 cod. civ. distingue i presupposti di naturale strutturale e tipici, costituiti dal fatto che l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sviluppato in modo sensibile gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi, dal requisito di natura funzionale non tipizzato, dato dalla considerazione dell’equità. Per i primi, l’art. 1751 cod. civ. individua i fattori da tenere in considerazione, mentre l’equità deve essere riferita a tutte le circostanze del caso, diverse dai presupposti regolati in via espressa.
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La sentenza ha una notevole portata innovativa e ricostruisce l’oggetto del potere equitativo riconosciuto in via espressa dall’art. 1751 cod. civ., distinguendolo dalla valutazione dei presupposti tipici.