argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni in peius per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti e si deve escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come acquisito in via definitiva al suo patrimonio un diritto derivante da una clausola collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno, così che le vecchie disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, che riguarda il rapporto fra contratto collettivo e individuale.
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Il principio è noto (v. Cass. 19 giugno 2014, n. 13960).