<p>Istituzioni di diritto del lavoro di Antonio Vallebona</p>
Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

21/08/2021 - Il trasferimento di ramo di azienda e il collegamento negoziale.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Il collegamento negoziale non dà luogo a un nuovo e autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo negozio, ma con più contratti coordinati, che conservano una loro causa autonoma, ancorché ciascuno sia finalizzato a una unica regolamentazione dei reciproci interessi, così che il vincolo di reciproca dipendenza non esclude che ciascuno si caratterizzi in funzione di una sua causa e conservi una distinta individualità. I relativi accertamenti sulla natura, sull’entità, sulle modalità e sulle conseguenze del collegamento negoziale spettano al giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua. In particolare, ciò vale nel caso di collegamento fra il trasferimento di un ramo di azienda e le conciliazioni stipulate con i lavoratori  e compete al giudice di merito stabilire l’eventuale esistenza di un piano unitario e fraudolento in loro danno.

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Nelle sue linee generali, il principio è noto (v. Cass. 22 settembre 2016, n. 18585).