argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La validità e l'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, oltre all'osservanza di specifici requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, in base all'art. 69 del regio decreto n. 2440 del 1923 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquido ed esigibile, che il cedente notifichi l'atto di cessione all'istituto previdenziale e all'amministrazione debitrice, e che questa ultima, entro novanta giorni dalla notificazione, comunichi il riconoscimento della propria posizione debitoria, con la conseguenza per cui, ove risulti carente taluna delle indicate fasi o condizioni, non si perfeziona la cessione e si estingue l'obbligazione contributiva. In particolare, ciò accade qualora manchi l’atto di riconoscimento della posizione debitoria.
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Il principio è noto (v. Cass. 20 febbraio 2012, n. 2414).