argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La direttiva 2005 / 35 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 novembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013 / 55 / Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, deve essere interpretata nel senso per cui non si applica a una persona che chieda il riconoscimento delle sue qualifiche professionali e che non abbia ottenuto un titolo di formazione che la qualifichi, nello Stato membro di origine, per esercitarvi una professione regolamentata. Gli artt. 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso per cui, in una situazione in cui l’interessato non possieda il titolo che attesti la sua qualifica professionale di farmacista (ai sensi dell’allegato V, punto 5. 6. 2, della direttiva 2005 / 36 / Ce 005 / 35 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 novembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013 / 55 / Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013), ma abbia acquisito competenze professionali tanto nello Stato membro di origine, quanto nello Stato membro ospitante, le sue autorità competenti sono tenute, a fronte di una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, a valutare tali competenze e a confrontarle con quelle richieste nello Stato membro ospitante a fini dell’accesso alla professione di farmacista. Se tali competenze corrispondono a quelle richieste lo Stato membro ospitante è tenuto a riconoscerle. Se da tale esame comparativo emerge una corrispondenza solo parziale, lo Stato membro ospitante ha il diritto di esigere che l’interessato dimostri di avere acquisito le conoscenze e le qualifiche mancanti. Spetta alle autorità nazionali competenti valutare, se del caso, se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante, in particolare nell’ambito di una esperienza pratica, siano sufficienti ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti. Se detto esame comparativo evidenzia differenze sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente e quella richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità competenti possono fissare misure di compensazione per colmare le differenze (principio di diritto ricavato dalla decisione).
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La sentenza è analitica nell’identificare i poteri dello Stato membro ospitante e giunge a conclusioni condivisibili.