argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 1, paragrafo 3, della direttiva 2003 7 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letto alla luce dell’art. 4, paragrafo 2, del tratto dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso per cui una attività di guardia svolta da un militare sia esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva: quando tale attività abbia luogo nell’ambito della formazione iniziale del militare, di un addestramento operativo oppure di una operazione militare in senso proprio; oppure quando tale attività sia svolta nell’ambito di eventi eccezionali, la cui gravità e la cui ampiezza richiedano l’adozione di misure indispensabili di tutela della vita, della salute e della sicurezza della collettività e la cui corretta esecuzione sarebbe compromessa se dovessero essere rispettate tutte le norme della citata direttiva, oppure quando la sua applicazione, imponendo alle autorità interessate di istituire un sistema di avvicendamento e di pianificazione dell’orario di lavoro, potrebbe avvenire solo a discapito del corretto svolgimento delle operazioni militari in senso proprio (principio di diritto ricavato dalla pronuncia).
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La decisione è di intuitiva fondatezza, poiché sottolinea la specifica natura delle operazioni militari e la connessa, inevitabile deroga all’applicazione dei principi sull’orario di lavoro.