argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Qualora a prestazioni in apparenza di carattere volontario sia correlata la corresponsione di compensi stabiliti in misura fissa e non collegati al rimborso di spese documentate, si deve negare la riconducibilità delle prestazioni ad attività volontaria e se ne deve dichiarare il carattere subordinato, in presenza dei relativi requisiti.
» visualizza: il documento (Trib. Rieti 27 novembre 2018. )Articoli Correlati: lavoro volontario - corresponsione di compensi - qualificazione del rapporto di lavoro
La sentenza è motivata in modo scrupoloso ed è ragionevole; infatti, “non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, poiché è onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, senza che ne sia stato superato l’ammontare (nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto motivata in modo corretto la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto che non costituisse attività di volontariato in favore dell'associazione Federconsumatori, bensì prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze della Cgil, l'attività espletata presso uno sportello da questa istituito per la tutela dei consumatori, dando rilievo altresì alla circostanza non solo che la predetta associazione è risultata inesistente, ma soprattutto che la Cgil, oltre a retribuire la sportellista, aveva interesse per i propri iscritti e simpatizzanti ad attivare un servizio a tutela del consumatore)” (v. Cass. 18 aprile 2013, n. 9468).