argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Veneto n. 29 del 2020, poiché la relativa determinazione di applicare la disciplina limitativa delle assunzioni regionali (prevista dall’art. 33 del decreto – legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019) anche al personale del Consiglio regionale e della Giunta è in linea con i principi della fonte statuale.
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La sentenza è convincente, poiché l’applicazione generale delle indicazioni statali rafforza il coordinamento fra la finanza regionale e quella statale.