argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
E’ illegittimo sul piano costituzionale l’art. 1, comma secondo, del decreto – legge n. 150 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 181 del 2020, nella parte in cui non prevede che al prevalente fabbisogno della struttura del commissario che si occupa della situazione sanitaria calabrese provveda in via diretta lo Stato e nella parte in cui, nell’imporre alla Regione Calabria di mettere a disposizione del commissario ad acta un contingente di venticinque unità di personale, stabilisce che tale organico costituisca un “minimo” e non un “massimo”.
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Ai limiti del diritto del lavoro, la sentenza merita attenzione perché sottolinea come, alla data dell’udienza di discussione, il commissario non disponesse di una sua struttura, per dichiarazione concorde delle parti.