Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

06/08/2021 - La pretesa discriminazione delle lavoratrici di un ente pubblico in caso di selezione interna e la ripartizione dell’onere della prova.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Vi è discriminazione indiretta quando un criterio di selezione in apparenza neutro può mettere i lavoratori di un sesso in una posizione di svantaggio rispetto a quelli dell’altro. Pertanto, con riguardo a una selezione per una progressione, per stabilire se vi sia discriminazione indiretta per la valutazione peggiore del rapporto a tempo parziale rispetto al requisito dell’anzianità, occorre prendere in considerazione l’insieme dei lavoratori assoggettati all’applicazione del criterio e valutare la proporzione rispettiva di lavoratori colpiti o non colpiti dall’allegata disparità di trattamento a seconda del sesso. In presenza di un significativo effetto pregiudizievole, il datore di lavoro dovrebbe provare che il criterio adottato riguardasse requisiti essenziali per l’attività, rispondendo a un obbiettivo legittimo, con mezzi appropriati e necessari.

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Molto bene motivata, la sentenza aggiunge: “il giudice del merito, nell’ipotesi di accertato ‘effetto discriminatorio”, dovrà (…) valutare se nel contesto specifico degli impieghi interessati dalla disposizione e, in particolare, delle mansioni svolte (…), esista o meno un nesso tra l’esperienza acquisita con l’esercizio della funzione e il numero delle ore di lavoro svolte”, con onere della prova che incombe sul datore di lavoro.