argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Vi è discriminazione indiretta quando un criterio di selezione in apparenza neutro può mettere i lavoratori di un sesso in una posizione di svantaggio rispetto a quelli dell’altro. Pertanto, con riguardo a una selezione per una progressione, per stabilire se vi sia discriminazione indiretta per la valutazione peggiore del rapporto a tempo parziale rispetto al requisito dell’anzianità, occorre prendere in considerazione l’insieme dei lavoratori assoggettati all’applicazione del criterio e valutare la proporzione rispettiva di lavoratori colpiti o non colpiti dall’allegata disparità di trattamento a seconda del sesso. In presenza di un significativo effetto pregiudizievole, il datore di lavoro dovrebbe provare che il criterio adottato riguardasse requisiti essenziali per l’attività, rispondendo a un obbiettivo legittimo, con mezzi appropriati e necessari.
Articoli Correlati: discriminazione - ente pubblico - onere della prova
Molto bene motivata, la sentenza aggiunge: “il giudice del merito, nell’ipotesi di accertato ‘effetto discriminatorio”, dovrà (…) valutare se nel contesto specifico degli impieghi interessati dalla disposizione e, in particolare, delle mansioni svolte (…), esista o meno un nesso tra l’esperienza acquisita con l’esercizio della funzione e il numero delle ore di lavoro svolte”, con onere della prova che incombe sul datore di lavoro.