argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Nella fase di rientro dal deficit, sulla base delle indicazioni del relativo accordo, è precluso alla regione deliberare spese per l’erogazione di prestazioni assistenziali di livello superiore a quelli essenziali. Ne deriva l’illegittimità costituzionale della norma di legge regionale sull’istituzione del dirigente psicologo nel piano triennale dei fabbisogni del personale delle aziende sanitarie regionali.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 8 luglio 2021, n. 142. )Articoli Correlati: figura professionale - accordo deficit - rientro dal deficit
La sentenza sottolinea che le spese per l’istituzione del dirigente psicologo sono allocate “in una posta di bilancio destinata a finanziare standard di assistenza superiori a quelli essenziali previsti dal piano di rientro”.