argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Sulla Gazzetta ufficiale n. 155 del giorno 30 giugno 2021 è stato pubblicato il decreto legge 30 giugno 2021, n. 99, recante “misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”. In vigore dal giorno 30 giugno 2021, è l’ultimo (in senso temporale) provvedimento emergenziale che introduce misure in materia di lavoro. In particolare, il decreto legge n. 99 del 2021 prevede: dal giorno 30 giugno 2021 al giorno 31 dicembre 2021, la concessione, in via eccezionale, della proroga di sei mesi del primo comma bis dell’art. 44 del decreto legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle Regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria del secondo comma e del secondo comma bis dell’art. 94 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, così come modificato dal decreto legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 (primo comma dell’art. 4 del decreto legge n. 99 del 2021); la concessione di ulteriori settimane di trattamenti di integrazione salariale (con conseguente divieto di licenziamento c. d. economico, v. infra); la istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo, denominato “Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale” (c. d. FPCRP), finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al trenta per cento (calcolata in un periodo di dodici mesi), nonché ai percettori della c. d. Naspi (undicesimo comma dell’art. 4 del decreto legge n. 99 del 2021), i cui criteri e le cui modalità di utilizzo delle risorse saranno individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto legge n. 99 del 2021 (dodicesimo comma dell’art. 4 del decreto legge n. 99 del 2021).
» visualizza: il documento (decreto legge 30 giugno 2021, n. 99)Articoli Correlati: industria tessile - settore manifatturiero - divieto di licenziamento c. d. economico - divieto di licenziamento emergenziale - cassa integrazione guadagni
di avv. Valentina Zaccarelli
“Considerata la straordinaria necessità e urgenza di stanziare ulteriori risorse per misure di sostegno a tutela del lavoro (…), in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19” e “considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure di sostegno alle imprese”, il legislatore emergenziale ha concesso ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in favore di specifici soggetti.
In particolare, sono state concesse ulteriori diciassette settimane di c. d. cassa integrazione guadagni ordinaria (ai sensi degli artt. articoli 19 e 20 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), fruibili nel periodo 1° luglio 2021 – 31 ottobre 2021, per i lavoratori in forza alla data del 30 giugno 2021, dai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15, i quali, dal giorno 1° luglio 2021, sospendano o riducano la attività lavorativa (secondo comma dell’art. 4 del decreto legge n. 99 del 2021). I datori di lavoro che ne faranno richiesta di fruizione non dovranno versare alcun contributo addizionale (secondo comma dell’art. 4 del decreto legge n. 99 del 2021), ma sarà loro precluso ogni licenziamento c. d. economico sino al giorno 31 ottobre 2021 (quarto comma dell’art. 4 del decreto legge n. 99 del 2021). Dalla lettura del testo normativo emerge il mancato richiamo a una causale che giustifichi la riduzione o la sospensione della attività lavorativa.
Inoltre, anche al fine di fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, sono state concesse ulteriori tredici settimane di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli artt. 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015, ai datori di lavoro del primo comma dell’art. 8 del decreto legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, i quali abbiano terminato o stiano per terminare la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, ulteriori settimane fruibili sino al giorno 31 dicembre 2021, senza versamento di alcun contributo addizionale, ma con conseguente divieto di licenziamento c. d. economico “per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito” (art. 40 bis del decreto legge n. 73 del 2021, così come introdotto dall’ottavo comma dell’art. 4 del decreto legge n. 99 del 2021).
Pare che il legislatore abbia individuato una complessa, ma equilibrata strategia di uscita dalle misure emergenziali introdotte per fare fronte alla emergenza epidemica da virus c. d. Covid – 19. Nello specifico, dal giorno 1° luglio 2021 è terminato il “blocco” assoluto dei licenziamenti per motivi economici nei settori della industria e delle costruzioni, nei quali è possibile licenziare solo se non si ricorra alla c. d. cassa integrazione guadagni scontata. Invece, permane un divieto generalizzato di licenziamento c. d. economico:
- sino al giorno 31 ottobre 2021, nei settori dei servizi e per le piccole imprese, i quali rientrano nella disciplina della c. d. cassa integrazione guadagni in deroga e del c. d. fis;
- sino al giorno 31 ottobre 2021 (e, quindi, a prescindere dall’effettivo utilizzo), per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15, i quali, dal giorno 1° luglio 2021, sospendano o riducano la attività lavorativa e accedano alle ulteriori diciassette settimane di trattamenti di integrazione salariale “gratuiti” introdotte dal decreto legge n. 99 del 2021;
- per la sola durata di fruizione del trattamento di integrazione salariale (e, quindi, di effettivo utilizzo), per i datori di lavoro del settore manifatturiero che abbiano terminato o stiano per terminare la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale del decreto legislativo n. 148 del 2015 e che, necessitando ancora di sostegno, accedano alle ulteriori tredici settimane di c. d. cassa integrazione guadagni gratuita introdotte dal decreto legge n. 99 del 2021.
Comunque, la concessione di ulteriori settimane di trattamento di integrazione salariale è soggetta a importanti limiti di spesa.
Inoltre, in concomitanza con la emanazione del decreto legge n. 99 del 2021, le parti sociali hanno concordato una dichiarazione comune (c. d. avviso comune) in cui si sono impegnate a raccomandare ai datori di lavoro che devono gestire gli esuberi di personale il ricorso agli ammortizzatori sociali, prima di procedere all’avvio delle procedure di licenziamento.