argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Ai sensi dell’art. 19 del decreto – legge n. 18 del 2020, il trattamento di integrazione salariale ordinaria per l’epidemia non può essere chiesto e il lavoratore non può essere sospeso qualora l’impresa non versi in uno stato di crisi, ma abbia solo soppresso una posizione di lavoro, così che la sospensione è in alternativa al licenziamento, di per sé vietato.
» visualizza: il documento (Trib. Roma 30 giugno 2021, ord.. )Articoli Correlati: divieto di licenziamento - posto di lavoro - sospensione - trattamento integrazione salariale
Il caso è nuovo, ma la soluzione lascia molte perplessità. Non può essere vietata a una impresa la soppressione di una posizione lavorativa, poiché il divieto di licenziamento non può impedire di trasformare l’organizzazione. In tale caso, se è impossibile il ripescaggio, quale alternativa ha l’impresa rispetto alla sospensione? L’ordinanza obbietta citando l’art. 19 del decreto – legge n. 18 del 2020 e il suo riferimento alla sospensione o alla riduzione dell’attività causate dall’epidemia. Tuttavia, se in tale concetto non è compresa la sospensione del rapporto correlata al divieto di licenziamento, si può pensare che questo ultimo valga come divieto di modificare l’organizzazione? Essa non può essere immodificabile e non si può pensare che il lavoratore abbia diritto all’intera retribuzione senza espletare la prestazione.