argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici versati per errata trasmissione dei dati di reddito, l’art. 13, comma secondo, della legge n. 412 del 1991 deve essere interpretato nel senso per cui, nell’anno civile nel quale i redditi sono divenuti conoscibili, l’Inps deve procedere alla verifica e, in quello successivo, l’Inps deve procedere al recupero, pena la decadenza.
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V. Cass. 20 maggio 2021, n. 13918, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.