argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
In tema di retribuzione variabile e, in particolare, di ripartizione di compensi derivati dall’attività svolta a favore di terzi, la mancata adozione delle misure volte a definire i criteri della ripartizione è un inadempimento contrattuale della pubblica amministrazione, tenuta al risarcimento del danno.
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Il principio è convincente; peraltro, in senso in parte difforme, si è rilevato che “non è censurabile il comportamento della pubblica amministrazione che, a fronte degli obblighi su di essa gravanti per effetto delle disposizioni contrattuali in materia di graduazione delle funzioni, attivata la procedura finalizzata alla graduazione, garantisca, in attesa del compimento di tale procedura, ai medici in posizione dirigenziale una quota fissa della retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, pari al minimo tabellare garantito dal contratto collettivo nazionale con riferimento alle posizioni di provenienza. Pertanto, è da escludere un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione che possa costituire fonte di danno risarcibile per il ricorrente” (v. Trib. Napoli 11 gennaio 2006, in Giur. it. rep., 2006).