argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 14, paragrafo 1, del regolamento Ce n. 987 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento Ce n. 883 del 2004, relativo al coordinamento dei servizi di sicurezza sociale, in combinato disposto con l’art. 12, paragrafo 1, del regolamento Ce n. 883 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal Regolamento Ue n. 465 del 2012 della Commissione del 22 maggio 2012, deve essere interpretato nel senso per cui un lavoratore subordinato assunto nella prospettiva del suo distacco in un altro Stato membro si deve ritenere, subito prima dell’inizio del rapporto in questione, essere stato già soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui il datore di lavoro è stabilito, ai sensi dell’art. 14, paragrafo 1, del regolamento Ce n. 987 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, sebbene detto lavoratore non avesse la qualità di assicurato a norma della legislazione di tale Stato membro subito prima dell’inizio della sua attività lavorativa subordinata, nella misura in cui il lavoratore fosse, a quella epoca, residente in tale Stato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (principio di diritto ricavato dalla sentenza).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sesta sezione, 25 ottobre 2018, C-451/17, Walltopia Ad c. Direktor na territorialna direktsia na natsionalnata agentsia za prihodite – Veliko Tarnovo)Articoli Correlati: distacco transnazionale - sicurezza sociale - distacco tra Stati Membri
Il lavoratore era stato assunto in Bulgaria ed era stato subito distaccato. Ciò lo rendeva non assicurato al relativo sistema di sicurezza sociale, sulla base della disciplina bulgara. Ci si chiedeva se dovesse essere comunque rilasciato il certificato A1 e la risposta è ragionevole alla stregua della disciplina comunitaria. Più in generale, ci si dovrebbe domandare se essa sia sufficiente a regolare in modo equilibrato le occasioni professionali nei diversi Stati membri e a evitare un abusivo e indebito ricorso al distacco.