argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 11, paragrafo 1, lett. d), della direttiva 2003 / 19 / Ce del Consiglio del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso per cui osta, anche qualora si sia applicata la deroga prevista dall’art. 11, paragrafo 4, a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, per tali soggetti, la concessione di una indennità di alloggio sia subordinata alla condizione per cui, secondo modalità determinate da tale normativa, forniscano la prova di possedere conoscenze di base nella lingua di detto Stato membro, se tale indennità di alloggio è una “prestazione essenziale”, ai sensi di questa ultima disposizione, verifica che spetta al giudice del rinvio.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione quinta, 10 giugno 2021, C. – n. 94 del 2020, Land Oberoesterreich c. Sig. Kv. )Articoli Correlati: indennità di alloggio - soggiornanti - diritto europeo
La sentenza sottolinea l’importanza del fatto che l’indennità sia una “prestazione essenziale”.