argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
E’ illegittima l’ordinanza contingibile e urgente adottata dal sindaco con riguardo a un noto stabilimento industriale, destinatario di leggi provvedimento, se volta a prevenire il ripetersi, via via più frequente, di immissioni in atmosfera in grado di determinare un preteso grave danno alla salute della popolazione residente, oltre che in considerazione dell’elevato allarme sociale che siffatti episodi determinano. Infatti, l’ordinanza è stata adottata in carenza del presupposto costituito dalle prescrizioni autorizzatorie.
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La sentenza riformata è Tar Puglia, Lecce, sezione prima, 13 febbraio 2021, n. 249, ed è pubblicata su questo Sito. Giova trascrivere il punto nevralgico (fra i tanti) della sentenza qui pubblicata: “il Ministero si è (…) sostanzialmente espresso in senso sfavorevole a intraprendere il procedimento di cui all’art. 217 del regio decreto n. 1265 del 1934” e “ha (…) evidenziato la carenza del presupposto costituito dall’inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie (…). A tale riguardo, va evidenziato che, qualora ‘l’autorità competente’ (…) neghi erroneamente che sussistano i presupposti” per comunicare l’esistenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente “si assumerà evidentemente le relative responsabilità, qualora si dovesse poi inverare l’evento pregiudizievole paventato. Ciò rassicura adeguatamente sulla leale e attenta co – gestione del potere”. A tacere dell’avverbio “sostanzialmente”, il ragionamento è convincente, ma resta un dubbio fondamentale; il Ministero aveva torto o ragione?