argomento: Editoriale - Corte di Merito
Ha natura autonoma il contratto stipulato fra una impresa incaricata del recapito a domicilio degli alimenti e le persone incaricate del trasporto, poiché queste non hanno obbligo, né diritto di svolgere la loro attività in fasce orarie prestabilite. Il lavoratore era libero di stabilire se svolgere la prestazione. Tuttavia, può trovare applicazione l’art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che non postula il carattere subordinato del rapporto di lavoro cosiddetto eterorganizzato.
» visualizza: il documento (App. Torino 4 febbraio 2019. )Articoli Correlati: lavoro tramite piattaforme digitali - qualificazione del rapporto - collaborazioni eterorganizzate
La sentenza riforma quella Trib. Torino 7 maggio 2018. In tema di subordinazione, la decisione segue gli orientamenti formulati a proposito dell’esperienza dei cosiddetti pony express. Qualora si discuta della qualificazione, è inevitabile richiamare la giurisprudenza sui cosiddetti pony express, se non altro perché non è molto probabile che essa sia rinnegata dalla Suprema Corte, la quale aveva inquadrato le prestazioni nel rapporto autonomo, per l'utilizzo di un mezzo di locomozione di proprietà del lavoratore, con oneri di gestione a suo carico, per la facoltà decisionale sul "quomodo" e sul "quando" dell'itinerario da percorrere e delle consegne e per il rischio di impresa, comprovato dall'assenza di compenso in caso di malfunzionamento del mezzo (v. Cass. 20 gennaio 2011, n. 1238). Condivisa dalla netta maggioranza dei giudici di merito (v. Trib. Torino 25 maggio 1998, in Giur. piem., 1998, 231; Pret. Napoli 21 agosto 1991, in Orient. giur. lav., 1991, 802; Pret. Milano 20 dicembre 1988, in Foro it., 1989, I, 2632), la soluzione è convincente soprattutto se il corriere non ha un obbligo predeterminato di svolgere il servizio, ma, di volta in volta, chiede di essere coinvolto, nei momenti di sua disponibilità, con il ricorso alle sue risorse, di valore intrinseco per nulla vile. Questo è il punto di partenza inevitabile per una riflessione sui nuovi modelli.
Alcune piattaforme e le loro modalità di funzionamento inducono a chiedersi se i rapporti di collaborazione debbano essere qualificati come di lavoro autonomo o subordinato. Per esempio, sarebbero dipendenti gli autisti chiamati a operare in uno spazio di tempo predeterminato, con il dovere di prestare la loro attività e con un compenso acquisito dall’ideatore del servizio, che si avvalga della loro cooperazione, con una conclusione alla quale, nel nostro ordinamento, si sarebbe potuti e dovuti giungere prima del 2015, ma con affermazioni avvalorate dal decreto legislativo n. 81 del 2015. Lo stesso ragionamento non vale per tutti i casi, perché, talora, se anche vi è un rapporto fra il collaboratore e chi abbia impostato le piattaforme, esso è da ritenere autonomo, se non altro alla stregua della citata giurisprudenza sui cosiddetti pony express, in quanto i relativi principi sono convincenti e possono essere applicati a queste ulteriori fattispecie.
E’ dirimente la possibilità di eseguire la prestazione non solo con un veicolo di proprietà o, comunque, nella disponibilità del collaboratore, ma in un momento scelto da questi in modo libero, senza alcun obbligo di partecipare all’iniziativa quando sia imposto. La libertà di azione troverebbe un limite nella valutazione (nel cosiddetto rating) del collaboratore, poiché sarebbe penalizzato per la scarsa disponibilità e per il ridotto numero di servizi eseguiti. Mi riesce difficile comprendere perché questo dovrebbe essere un segno di subordinazione, in quanto è solo la traduzione in termini informatici di una evidente componente di apprezzamento sociale per la diligenza di qualunque collaboratore, autonomo o subordinato. Sia il primo, sia il secondo godono degli elogi altrui se soddisfano le richieste a loro giunte; non diventa certo subordinato l’avvocato molto reperibile e in grado di ricevere i clienti con una frequenza maggiore, e vale il ragionamento inverso. La codificazione dell’accreditamento professionale con il ricorso a meccanismi formali come quelli del rating è irrilevante rispetto alla qualificazione.
Oltre tutto, i citati orientamenti sulla natura dell’attività dei cosiddetti pony express sono in sintonia con le indicazioni del decreto legislativo n. 81 del 2015, a prescindere dalla loro valutazione sistematica, sulla quale non è possibile indugiare ora. E’ azzardato sostenere che, in tutti i casi, vi dovrebbe essere un rapporto fra il gestore e i collaboratori, poiché, spesso, il primo è solo un intermediario e, per altro verso, non vi sono affatto caratteri comuni di subordinazione, postulati sulla scorta di una valutazione estrinseca di aspetti limitati dell’attività.
Ancora più importante, seppure non molto convincente è il capo della decisione con cui è stata ravvisata l’applicabilità dell’art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonostante il carattere autonomo dei rapporti. Sul sistema dell’art. 2 del decreto n. 81 del 2015, per lo più con tesi diverse da quelle della sentenza, v. il secondo fascicolo del 2016 della Rivista, il secondo in assoluto, con i contributi di Antonella Occhino: Autonomia e subordinazione nel decreto legislativo n. 81 del 2015, Antonio Di Stasi: Parasubordinazione e subordinazione: un ennesimo giro di valzer?, Renato Greco: Le prospettive di applicazione dei criteri di distinzione fra lavoro autonomo e subordinato dopo il decreto legislativo n. 81 del 2015, Marco Ferraresi: L’eredità del lavoro a progetto nel dibattito sul lavoro autonomo coordinato e continuativo, Chiara Lazzari: Contrattazione collettiva e lavoro autonomo dopo il decreto legislativo n. 81 del 2015, Fabrizia Santini: La disciplina transitoria e il cosiddetto condono, e Alessandra Miscione: La fine del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.