argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso per cui ha efficacia diretta nelle controversie tra privati in cui è dedotta l’inosservanza del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratrici di sesso femminile per un “lavoro di pari valore”, sancito in tale articolo (principio di diritto ricavato dalla sentenza).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione seconda, 3 giugno 2021, C. – n. 624 del 2019, Signora K. E altre c. Tesco stores ltd.. )Articoli Correlati: divieto di discriminazione - genere - parità di retribuzione
Si legge nella motivazione: l’impresa “risulta costituire, nella sua qualità di datore di lavoro, una unica fonte alla quale possono essere ricondotte le condizioni retributive dei lavoratori che svolgono il loro lavoro presso i negozi e i centri di distribuzione di cui essa dispone e che potrebbe essere responsabile di una eventuale discriminazione vietata”.