argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
L’art. 1 del decreto – legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni della legge n. 126 del 2020, deve essere interpretato nel senso per cui il divieto di licenziamento si applichi anche ai datori di lavoro che non abbiano mai usufruito del trattamento di integrazione salariale dovuto all’emergenza epidemica. La norma non è in contrasto con l’art. 41 cost..
» visualizza: il documento (Trib. Venezia 17 maggio 2021, ord.. )Articoli Correlati: giustificato motivo oggettivo - divieto di licenziamento - trattamento di integrazione salariale - carattere generale
Pure riconoscendo la complessità del testo del decreto – legge n. 104 del 2020, l’ordinanza ne dà una interpretazione estensiva ed essa è ragionevole. Al contrario, nonostante sia conforme alla tesi dominante, non è persuasivo ritenere legittimo sul piano costituzionale un provvedimento del tutto irrazionale come il divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, provvedimento che, a ragione, ha suscitato la meraviglia dell’Unione europea e che ha ostacolato in modo rilevante l’andamento del mercato del lavoro.