argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il periodo di preavviso non lavorato, per il quale sia corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso, assoggettata a contribuzione previdenziale, deve essere computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni di iscrizione contributiva, requisito necessario per la corresponsione dell’indennità ordinaria di disoccupazione.
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Il principio di diritto è nuovo e convincente. Di fronte alla corresponsione dei contributi previdenziali sull’indennità sostitutiva del preavviso e in considerazione del fatto che l’indennità di disoccupazione è versata dopo il decorso del periodo di preavviso, non si vede perché lo stesso periodo di preavviso non dovrebbe essere utile per la maturazione del diritto all’indennità di disoccupazione.