argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 14, paragrafo 2, del regolamento Ce n. 987 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento Ce n. 883 del 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso per cui, affinché si possa ritenere che una agenzia interinale stabilita in uno Stato membro “eserciti abitualmente le sue attività”, ai sensi dell’art. 12, paragrafo 1, del regolamento Ce n. 883 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento Ue n. 405 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, in tale Stato membro, essa deve svolgere una parte significativa delle sue attività di messa a disposizione di lavoratori interinali in favore di imprese utilizzatrici che sono stabilite ed esercitano le loro attività nel territorio di detto Stato membro (principio di diritto ricavato dalla sentenza).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, grande sezione, 3 giugno 2021, C. – n. 784 del 2019, Team power Europe food c. Direktor na territorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite Varna. )Articoli Correlati: diritto europeo - somministrazione lavoro - stato membro
L’esercizio abituale dell’attività dell’impresa di somministrazione di lavoro presuppone l’offerta effettiva di servizi a favore delle imprese stabilite nello stesso Stato membro.