argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La Corte di giustizia non ha giurisdizione per rispondere al quesito con cui si chiede se la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro stipulato da Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, debba essere interpretata nel senso per cui il diritto, derivante dall’ottenimento di un impiego nel settore pubblico, al riconoscimento di una determinata situazione amministrativa in relazione all’impiego, anche esso nel settore pubblico, che si è occupato fino a quel momento, costituisca una condizione di impiego, in relazione alla quale non può essere operato un trattamento diverso tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione settima, 3 giugno 2021, C. n. 942 del 2019, Servicio aragončs de salud c. Sig. Lb. )Articoli Correlati: lavoro a tempo determinato - giurisdizione - inesistenza - settore pubblico
Si legge in motivazione: la clausola 4 “non è applicabile a una situazione in cui il beneficio di un distacco negato dalla pubblica amministrazione a un lavoratore assunto sulla base di un contratto a tempo indeterminato con la motivazione per cui il distacco è finalizzato all’occupazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato”.