argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Il cosiddetto mobbing presuppone reiterati comportamenti collegiali dal punto di vista teleologico. Se si discute di una sola condotta, il giudice ne deve comunque valutare l’illegittimità e la potenzialità lesiva. In tale contesto, il carattere isolato dell’episodio deve essere considerato sia in ordine all’elemento soggettivo, sia a proposito della nocività del fatto.
» visualizza: il documento (Trib. Roma 25 gennaio 2019. )Articoli Correlati: mobbing - pluralità comportamenti lesivi
Il precedente è ragionevole ed equilibrato. Nello stesso senso, v. Cass. 20 giugno 2018, n. 16256, ord., per cui “l’inesistenza di più comportamenti persecutori collegati non esonera il giudice dal verificare se alcune condotte, in particolare procedimenti disciplinari conclusi con sanzioni considerate illegittime possono avere provato al lavoratore danni risarcibili”. Si sono registrati precedenti non del tutto coerenti; per esempio, sull’importanza del concetto di mobbing e sulla pretesa necessità di riscontrare l’esistenza di tutti i suoi elementi costitutivi, v. Cass. 27 gennaio 2017, n. 2142. La decisione qui riportata attribuisce al concetto di mobbing una natura descrittiva e vi sono stati precedenti concordi (v. Cass. 5 novembre 2012, n. 18927; Cass. 3 marzo 2016, n. 4222).