argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui non osta a una normativa nazionale in forza della quale, per quanto riguarda l’assunzione dei ricercatori universitari, è prevista la stipulazione di un contratto a tempo determinato per un periodi di tre anni, con una sola possibilità di proroga per un periodo massimo di due, subordinando, da un lato, la stipulazione di tali contratti alla condizione per cui siano disponibili risorse “per la programmazione, a fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”, e, dall’altro, la proroga di tali contratti alla “positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte”, senza che sia necessario che tale normativa stabilisca i criteri oggettivi e trasparenti che consentano di verificare se la loro stipulazione e la loro rinnovazione rispondano in effetti a una esigenze reale, se siano idonei a conseguire l’obbiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (principio di diritto ricavato dalla sentenza).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione settima, 3 giugno 2021, C. – n. 326 del 2019, Prof. Eb c. Presidenza del Consiglio dei ministri e altri. )Articoli Correlati: ricercatori universitari - diritto europeo - tempo determinato
Si legge nella motivazione un espresso riferimento al carattere settoriale delle esigenze delle università, con la conseguente impossibilità di sottoporre la disciplina ai principi dell’accordo del 28 giugno 1999.