argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
E’ valido l’accordo aziendale stipulato nell’ambito di una procedura di mobilità e che riduca alla metà l’indennità sostitutiva del preavviso, per lavoratori prossimi al raggiungimento della cosiddetta età pensionabile. Da un lato, la clausola è coerente con gli obbiettivi della legge n. 223 del 1991 e, dall’altro, in presenza dei relativi presupposti di rappresentatività dei sindacati stipulanti, rientra nell’oggetto dell’art. 8, comma secondo bis, del decreto – legge n. 138 del 2021.
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La decisione è di evidente fondatezza. Il problema è il richiamo all’art. 8, comma secondo bis, del decreto – legge n. 138 del 2021, che sembra sottintendere la tesi per cui i contratti collettivi aziendali potrebbero derogare a quelli nazionali di categoria solo se rientrino fra i cosiddetti accordi di prossimità. Se così fosse, l’ordinanza avrebbe una importanza enorme e la tesi sarebbe da ritenere infondata, per lo meno secondo la tesi esposta dal direttore di questa Rivista (v. Gragnoli, Il contratto nazionale nel lavoro privato, Torino 2021, nono capitolo). A prescindere dal fatto che il problema è molto discutibile (nel senso letterale dell’espressione) e che la dottrina si è pronunciata in modo diverso, l’ordinanza assumerebbe grande rilievo.